T.A.R. Toscana, Sezione II, 22 dicembre 2010
Autore: francesco - Pubblicato il 10 gennaio 2011
[A] Nell’ipotesi di bonifica di Siti di Interesse Nazionale, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare resta il soggetto principale del procedimento e la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico si sostanzia, invece, nell’espressione di un parere obbligatorio. [B] Sulla conferenza di servizi decisoria e sull’art. 14-ter, comma 6-bis, legge n. 241/90 ove recita che la conclusione del procedimento deve avvenire con determinazione “motivata” dell’Amministrazione procedente. [C] Nei procedimenti in materia di bonifica ambientale, è necessario che la P.A. consenta ai destinatari delle prescrizioni stabilite dalla stessa P.A. di partecipare al relativo procedimento. [D] Tutte le decisioni in materia di bonifica ambientale devono essere assistite da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso. [H] I parametri relativi ai limiti di accettabilità per la contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee non possono essere modificati né dall'Istituto Superiore di Sanità, né dalle conferenze di servizi. [I] Sulla gestione delle acque di falda emunte